La ricerca telematica dei beni del debitore


Ancora un provvedimento di merito esplicativo della possibilità di esperire la ricerca telematica dei beni del debitore a favore del creditore che vanta un titolo esecutivo, a tutela delle proprie ragioni di credito. Il Tribunale di Milano si uniforma all’orientamento ormai dominante tra i giudici di merito nella materia qui considerata, con specifico riferimento all’eventualità in cui non risultino essere funzionanti le strutture tecnologiche a disposizione dell’ufficio di appartenenza dell’ufficiale giudiziario territorialmente competente. Nell’annotazione del provvedimento, stante il riferimento agli artt. 155-quater e 155-quinquies disp.att.c.p.c. come modificati dal D.L. n. 83 del 2015, si inserisce il contenuto di una comunicazione fatta in un procedimento ex art. 492-bis c.p.c.dall’Agenzia delle Entrate-direzione regionale della Puglia in merito ai costi per ottenere le informazioni richieste dal creditore autorizzato dal Tribunale.

 

articolo del collega Avv. Vito Amendolagine – Avvocato in Bari – Tratto da quotidiano Giuridico <continua a legge>

Il caso

La parte X presenta al Tribunale di Milano l’istanza per conseguire l’autorizzazione ai sensi dell’art. 492-bis c.p.c. -introdotto dalla L. 10 novembre 2014, n. 162– alla ricerca telematica dei beni del debitore chiedendo l’accesso diretto alle banche dati indicate dalla suddetta norma.

La soluzione

Il Tribunale di Milano accoglie l’istanza, ravvisando giusti motivi di urgenza, e precisando che l’istanza volta ad ottenere l’autorizzazione all’accesso alle banche dati indicate nell’art. 492-bis c.p.c. può essere accolta anche in caso di non funzionamento delle strutture tecnologiche necessarie a consentire l’accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario alle banche dati contemplate in detta norma, ed a quelle individuate con il decreto di cuiall’art. 155-quater, comma 1, disp.att.c.p.c.

E’ opportuno notare che il provvedimento reso dal tribunale meneghino -a seguito dell’ampliamento della platea dei creditori che possono fare ricorso all’istituto di cui si discorre, ai sensi dell’art. 155-quater disp.att.c.p.c. per effetto del D.L. 27 giugno 2015, n. 83– interviene dopo la suddetta modifica normativa, ai sensi della quale, sino a quando non sono definiti dall’Agenzia per l’Italia digitale gli standard di comunicazione e le regole tecniche di cui al comma 2 dell’art. 58 D.Lgs. n. 82 del 2005 e, in ogni caso, quando l’amministrazione che gestisce la banca dati o il Ministero della giustizia non dispongono dei sistemi informatici per la cooperazione applicativa di cui all’art.72, comma 1, lett. e), del medesimo codice di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005, l’accesso è consentito previa stipulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una convenzione finalizzata alla fruibilità informatica dei dati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Il Ministero della giustizia pubblica sul portale dei servizi telematici l’elenco delle banche dati per le quali è operativo l’accesso da parte dell’ufficiale giudiziario per le finalità di cui all’art. 492-bis c.p.c.

Ai sensi dell’art. 155-quinquies disp.att.c.p.c. quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l’accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all’art. 492-bis c.p.c. e a quelle individuate con il decreto di cui all’art. 155-quater, comma 1, disp.att.c.p.c. non sono funzionanti, il creditore, previa autorizzazione a norma dell’art. 492-bis, comma 1, c.p.c., può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall’art. 155-quater disp.att.c.p.c. le informazioni nelle stesse contenute.

La disposizione di cui al comma 1 si applica, limitatamente a ciascuna delle banche dati comprese nell’anagrafe tributaria, ivi incluso l’archivio dei rapporti finanziari, nonchè a quelle degli enti previdenziali, sino all’inserimento di ognuna di esse nell’elenco di cui all’art. 155-quater, comma 1 disp.att.c.p.c.

Un’ultima importante annotazione prima di chiudere sull’argomento.

L’art. 155-quater disp.att.c.p.c. precisa che l’accesso da parte dell’ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all’art. 492-bis c.p.c. e a quelle individuate con il decreto di cui al comma 1 è gratuito.

La stessa norma precisa altresì che la disposizione di cui al periodo precedente si applica anche all’accesso effettuato a norma dell’art. 155-quinquies disp.att.c.p.c.

Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate, direzione regionale della Puglia, settore controlli e riscossione, ufficio riscossione, ha tenuto ad evidenziare che per l’inoltro dei documenti presenti nella banca dati di questa amministrazione è previsto il versamento di tributi speciali erariali che, come indicato nella Tabella “A” allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 648 e succ. modificazioni ed integrazioni, e come chiarito nella Circ. 28 luglio 1997, n. 213 emanata dal Ministero delle Finanze, sono dovuti per la ricerca, visura ed il rilascio copie di documenti, ancorché non collegati all’esercizio del diritto di accesso.

Pertanto -prosegue la nota- al fine del rilascio della predetta documentazione, si dovrà effettuare il versamento di quanto dovuto mediante il Mod. F23 (codice tributo 964T) ovvero con il contrassegno sostitutivo delle marche da bollo per importi non superiori ad euro 25,82 (art. 3, comma 3, del decreto dirigenziale del 9 dicembre 1997 del Ministero delle Finanze), che unitamente alla richiesta ed all’originale o copia conforme dell’autorizzazione del Tribunale, dovrà essere prodotto.

La stessa Agenzia delle Entrate, direzione regionale della Puglia, settore controlli e riscossione, ufficio riscossione, ha tenuto a precisare che la medesima non è tenuta a fornire le informazioni di cui non è titolare, come ad esempio la proprietà di auto o natanti del soggetto debitore oppure dati previdenziali.

Esito del ricorso:

Accoglimento.

Precedenti giurisprudenziali:

Trib. Bari, 3 giugno 2015; Trib. Napoli 5 maggio 2015 e Trib. Catania, 27 maggio 2015.

Riferimenti normativi:

Artt. 155-quater e 155-quinquies disp.att.c.p.c.

Trib. di Milano, 28 settembre 2015