-Il Ruolo
Le somme che, a seguito dei controlli e degli accertamenti, risultano dovute all’Amministrazione Finanziaria vengono, da questa, iscritti in apposito ruolo; ci si riferisce a tale procedimento solitamente con la dicitura “iscrizione a ruolo”.
l’art. 10 del DPR 602/1973 definisce il ruolo come “l’elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formatodall’ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario”.
In sostanza quindi, il ruolo è un elenco di debitori che viene predisposte dall’ente impositore (ad esempio l’Agenzia delle Entrate) e trasmesso all’agente della riscossione (Equitalia – Serit), affinchè questi provveda alla riscossione dei debiti vantanti dai predetti enti.
il ruolo deve contenere elementi ben precisi, volti ad identificare non solo in modo corretto e puntuale il debitore dell’imposta o del contributo, ma altresì il preciso credito vantanto dall’ente impositore.
Lo stesso DPR 602/1973 disciplina il contenuto del ruolo; per l’esattezza, all’art. 12, si prevede, tralaltro, che nel ruolo “devono essere comunque indicate il codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento all’eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa.
Con il decreto ministeriale 321/1999, sono stati previsti, con precisione, i dati che il ruolo deve obbligatoriamente contenere:
- L’ente creditore
- la specie del ruolo
- codice fiscale e dati anagrafici del debitore
- il codice di ogni componente del credito
- il codice dell’ambito
- l’anno o il periodo di riferimento del credito
- l’importo di ogni articolo di ruolo
- il totale degli importi iscritti a ruolo
- il numero delle rate in cui il ruolo deve essere riscosso, l’importo di ciascuna di esse le le rispettive scadenze.
- la data di consegna al concessionario
A seconda da dove gli importi iscritti derivino, i ruoli si distinguono in due categorie:
- Ruoli Ordinari
- Ruoli Straordinari
I ruoli ordinari sono quelli in cui vengoni iscritti imposte, sanzioni ed interessi, derivati dalle liquidazioni dei tributi in base a dichiarazioni, ovvero le maggiori imposte liquidate in base agli accertamenti d’ufficio ed in rettifica, mentre i ruoli straordinari rappresentano una specie qualificata degli stessi ruoli ordinari, nel senso che un ruolo ordinario diventa straordinario quando vi è un fondato pericolo per la riscossione.
Un esempio potrebbe essere rappresentato dal fallimento; di per sè, esso, determina un fondato pericolo per la riscossione e perciò il debito, in tal caso, viene iscritto nei ruoli straordinari.
L’iscrizione a ruolo può essere poi effettuata:
- a titolo definitivo
- a titolo provvisiorio
L’iscrizione a titolo definitivo è disciplinata dallart. 14 DPR 602/1973, il quale prevede che siano iscritte a tal titolo nei ruoli
- le imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base alle dichiarazioni
- le imposte, maggiori imposte e ritenute alla fonte liquidate in base ad accertamenti definitivi.
- i redditi dominicali dei terreni ed i redditi agrari determinati dall’ufficio sulla base dei dati catastali
- i relativi interessi, le sovrattasse e le pene pecuniarie.
Per quanto riguarda i ruoli a titolo provvisiorio, lart. 15 DPR 602/1973 prevede che: ” le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dagli ufficio ma non ancora definitivi, nonchè i relativi interessi, siano iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell’atto di accertamento, per la metà degli ammontari corrispondenti agli imponibili o alle maggiori imposte”.
La disposizione appena riportata stabilisce che in caso di accertamento, a cui, ovviamente, a proposto ricorso il contribuente, la metà degli importi accertati, con riferimento a imposte, contributi e relativi interessi, vengano iscritti a ruolo a titolo provvisorio.
La provvisorietà è dovuta, ovviamente, al fatto che è in corso un contraddittorio tra Amministrazione Finanziaria e contribuente, e quindi, in attesa della decisione della Commissione Tributaria Provinciale, viene preteso il pagamento della metà degli importi già sopra specificati.
Tale regole vale sia per le imposte dirette che per i contributi nonché per l’IVA.
-La Cartella di pagamento
Il primo atto dell’agente della riscossione consiste nel predisporre le cartelle di pagamento al fine di poterle notificare ai debitori.
La cartella di pagamento costituisce lo strumento fondamentale per la riscossione coattiva delle entrate in base al ruolo ed è definibile come un atto amministrativo individuale di esecuzione.
Esse dave conterene, a pena di nullità (art. 25 DPR 602/1973):
- La descrizione degli addebiti
- le istruzioni sulle modalità di pagamento
- l’invito a pagare entro 60 giorni dal ricevimento della stessa
- la misura del compenso a favore dell’agente della riscossione
- le istruzioni e modalità per predisporre eventuali ricorsi
- il nome (e la sottoscrizione secondo la corte costituzionale) del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo
- il nome del responsabile della notificazione dell’atto.
E’ utile precisare che la motivazione della cartella di pagamento è sempre stata oggetto di particolare interesse da parte della dottrina prevalente e della giurisprudenza.
Da ultimo, con la sentenza 26330/2009 la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi della materia ed ha ribadito che “gli atti impositivi devono contenere una motivazione congrua, sufficiente ed intellegibile a rendere edotto il contribuente destinatario sia dell’an che del quantum della pretesa tributaria, al fine di esercitare, con pienezza di facoltà, il diritto alla difesa”.
La cartella di pagamento deve essere notificata, da parte del personale dell’Agente della riscossione o da altri da questi abilitatim tramite consegna diretta o tramite invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.
In quest’ultimo caso la notifica si intende effettuata nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal contribuente o da altra persona di famiglia.
-Peculiarità del nuovo sistema di riscossione ex DL 78/2010
RISCOSSIONE DELLE SOMME RICHIESTE MEDIANTE ACCERTAMENTO (D.L. n. 78/2010)
Il D.L. n. 78/2010 prevede che l’avviso di accertamento diventa esecutivo decorsi 60 giorni dalla notifica dell’atto.
Pertanto, ai fini dell’esecuzione, non sarà più necessaria la notifica della cartella di pagamento.
L’avviso di accertamento e il contestuale provvedimento di irrogazione delle sanzioni:
- * dovranno contenere l’intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all’obbligo di versamento delle somme richieste mediante l’accertamento stesso;
- * dovranno recare l’indicazione degli importi da pagare a titolo provvisorio in caso di proposizione del ricorso, secondo quanto stabilito dall’art. 15 del D.P.R. n. 602/1973;
- * dovranno espressamente riportare l’avvertimento che, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste – in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo – sarà affidata a Equitalia, ai fini dell’esecuzione forzata.
Abolizione della cartella di pagamento
Il legislatore, con il D.L. n. 78/2010, ha inteso modificare la vecchia procedura di riscossione dei tributi, che, come prima riportato, si basava sull’iscrizione a ruolo delle somme e sulla cartella di pagamento.
La riscossione, quindi, dovrà avvenire secondo la sequenza procedimentale:
- * avviso di accertamento;
- * affidamento del credito all’Agente della Riscossione;
- * eventuale intimazione ad adempiere;
- * pignoramento.
Posto che l’avviso di accertamento acquisterà efficacia esecutiva, il contribuente dovrà procedere al pagamento delle somme dovute per evitare l’espropriazione forzata.
L’Agente della Riscossione non dovrà, quindi, notificare alcuna cartella di pagamento, ma potrà procedere sulla base del solo accertamento.
L’art. 29 del D.L. n. 78/2010 prevede che:
- * il credito verrà “affidato” ad Equitalia con modalità che verranno determinate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate;
- * all’atto dell’affidamento, in presenza di nuovi elementi, il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate fornirà tutti gli elementi utili all’efficacia della riscossione;
- * sulla base del titolo esecutivo (che è costituito dall’avviso di accertamento) l’Agente della Riscossione – senza la preventiva notifica della cartella – procederà con l’espropriazione forzata, ai sensi del D.P.R. n. 602/1973;
- * l’espropriazione, in ogni caso, dovrà essere avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
Proposizione del ricorso
L’art. 29 del D.L. n. 78/2010 prevede che, in caso di proposizione del ricorso, rimangono ferme le disposizioni sulla riscossione frazionata, salvo il caso di fondato pericolo per l’esito della riscossione.
Pertanto, in coerenza con il sistema vigente, è possibile osservare che:
- * ove il contribuente non presenti ricorso, occorrerà versare le somme entro 60 giorni dalla notifica dell’accertamento;
- * ove il contribuente presenti ricorso, occorrerà il versamento:
– della metà degli importi dovuti a titolo d’imposta, ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 602/1973;
– dei restanti due terzi, dopo la sentenza di primo grado sfavorevole al contribuente (art. 68 del D.Lgs. n. 546/1992);
– del residuo, dopo la sentenza di secondo grado sfavorevole al contribuente (art. 68 del D.Lgs. n. 546/1992).
Atti successivi all’avviso di accertamento
Dopo la notifica dell’avviso di accertamento, le pretese dovranno essere portate a conoscenza del contribuente a mezzo di un provvedimento da notificare, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
L’art. 29, comma 1, lettera a), del D.L. n. 78/2010 prevede, infatti, che “l’intimazione ad adempiere al pagamento è altresì contenuta nei successivi atti da notificare al contribuente, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento”.
Ciò avviene in tutti i casi in cui siano stati rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva, quindi, tra l’altro:
- * in caso di mancato pagamento, anche solo di una delle rate successive alla prima dovute a seguito di accertamento con adesione (in base all’art. 8, comma 3-bis, del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218);
- * in caso di pagamento del tributo in pendenza di processo (art. 68 del D.Lgs. n. 546/1992);
- * in caso di esecuzione delle sanzioni amministrative (art. 19 del D.Lgs. n. 472/1997).
Il versamento delle somme, in merito a tali fattispecie, deve avvenire entro 60 giorni dal ricevimento della raccomandata.
Fase esecutiva
Il nuovo sistema di riscossione delle somme richieste mediante avviso di accertamento muta anche la sequenza di atti che dovranno essere notificati al contribuente successivamente all’accertamento stesso.
A partire dal 1° luglio 2011, una volta notificato l’accertamento:
* Equitalia potrà direttamente notificare il pignoramento, che, a differenza di quanto avviene nel sistema attuale, andrà notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento sarà divenuto definitivo;
* rimarrà ferma la necessità di notificare l’intimazione ad adempiere, ove il pignoramento non sia notificato decorso un anno dalla notifica dell’accertamento;
* Equitalia potrà avvalersi delle ordinarie misure cautelari a favore del proprio credito.
Ne discende che il pignoramento andrà notificato entro il rispetto del termine di cui sopra, il quale, essendo di decadenza, non potrà essere interrotto, né dall’intimazione ad adempiere, né dall’ipoteca né da altre costituzioni in mora.
L’Agente della Riscossione, una volta ricevuto “in carico” il credito (quindi decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il ricorso), procederà ad espropriazione secondo le modalità e i poteri conferiti dal D.P.R. n. 602/1973 [art. 29, comma 1, lettera e), del D.L. n. 78/2010].
Pertanto, è possibile sostenere che Equitalia avrà facoltà di:
* iscrivere ipoteca sugli immobili del contribuente e dei coobbligati (art. 77 del D.P.R. n. 602/1973);
* disporre il fermo dei beni mobili registrati (art. 86 del D.P.R. n. 602/1973);
* adottare ogni azione conservativa del credito, come la revocatoria ordinaria (art. 2901 del codice civile).