Studio Legale & Tributario – Creaco: Sulla simulazione – problematiche


Di fondamentale importanza nell’ordinamento giuridico Italiano è l’istituto della simulazione.

Una dichiarazione negoziale è simulata quando il dichiarante e il destinatario di essa sono daccordo nel non volerne gli effetti. Essa, invero, costituisce una vera e propria finzione destinata ad ingannare i terzi. Dietro questa dichiarazione apparente si cela una controdichiarazione occulta, che esprime la volontà effettiva delle parti.

La simulazione può essere assoluta o relativa.

La simulazione è assoluta quando le parti fingono di porre in essere un negozio, ma in realtà non ne voglio nessuno; ad esempio: un debitore finge di vendere alcuni beni ad un amico compiacente, al fine di sottrali all’imminente azione esecutiva dei creditori.

La simulazione si dice invece relativa quando le parti fingono di porre in essere un negozio, ma in realtà ne vogliono un altro, risultante dalla controdichiarazione. La diversità tra il negozio apparente (simulato) e quello effettivo (dissimulato) può stare nella natura del negozio (ad es. donazione dissimulata dietro un’apparente compravendita) oppure nell’oggetto ( ad es. di dichiara di vendere mille, ma si controdichiara che il prezzo è in realtà di duemila). Oppure ancora, la diversità può riguardare i soggetti: Tizio finge di vendere a Caio, ma in realtà vende a Sempronio; in questo caso vi sarà la presenza di un interposto o prestanome (Caio) per il realizzarsi del disegno negoziale.

La simulazione è possibile, oltre che nei contratti, nei negozi unilaterali recettizi (ad es. una promessa di pagamento). In tal caso la controdichiarazione interviene tra il cliente e il destinatario della dichiarazione; la simulazione non è invece realizzabile quando si tratta di dichiarazioni negoziali non recettizie, cioè destinate non già a persone definite, bensì al pubblico, o che comunque attengano agli interessi di una pluralità indeterminata di persone.

Lo scopo della simulazione è, perlopiù, quello di recare pregiudizio ai diritti di terzi o di occultare la violazione di norme imperative.

Un’alienazione apparente di beni, ad esempio, può essere fatta allo scopo di sottrarli alle azioni esecutive dei creditori. Oppure, con donazioni dissimulate dietro inattaccabili compravendite, si possono frodare i diritti degli eredi necessari sulla quota loro riservata.

Assai spesso lo scopo è quello della frode fiscale: così, in una compravendita l’indicazione di un corrispettivo più basso può essere fatta allo scopo di occultare un profitto conseguito dal venditore, e l’intestazione di un bene ad un prestanome può essere fatta allo scopo di occultare al fisco la propria agiatezza.

In ogni caso, la simulazione può avere anche scopi leciti.

GLI EFFETTI DELLA SIMULAZIONE FRA LE PARTI
L’atto simulato non produce alcun effetto fra le parti (art. 1414 cc), per la ragione che esso non è effettivamente voluto. Così per esempio, se una compravendita è simulata, e si tratta di simulazione assoluta, la proprietà della cosa venduta non si trasmette all’apparente compratore, ne questi diviene debitore del prezzo.

Se si tratta di una simulazione relativa, fra le parti ha effetto il diverso contratto che essi hanno voluto effettivamente concludere, purchè, si badi bene, ne sussistano tutti i requisiti di validità.

Occorre in particolare che l’atto dissimulato sia lecito.

EFFETTI DELLA SIMULAZIONE RISPETTO AI TERZI
Ai terzi è sempre concesso di far valere, nei confronti delle parti, la realtà nascosta del negozio simulato. Così il creditore potrà sottopore all’esecuzione forzata anche quei beni che il debitore abbia finto di alienare ad altri. Così ancora se A ha alienato simulatamente un bene a B e poi lo ha alienato effettivamente a C, quest’ultimo può pretendere da B la cosa facendo accertare, ove ciò si renda necessario, che B è proprietario solo in apparenza.

Altro esempio, quanto mai ricorrente: il fisco può far accertare che una determinata alienazione compiuta dal de cuius mentre era in vita su simulata, così che il bene resta compreso nel patrimonio ereditario e deve venire assoggettato ad un’eventuale assoggettato alle imposte del caso.

In questi casi, ed in altri simili, si tratta di terzi che hanno interesse a far prevalere la realtà sull’apparenza. Ma vi sono anche terzi che hanno interesse a far prevalere l’apparenza. Gli effetti della simulazione rispetto a costoro sono regolati diversamente secondo che si tratti di terzi aventi causa, di terzi creditori, o di altri terzi.

OPPONIBILITà DELLA SIMULAZIONE AI TERZI AVENTI CAUSA
Prendiamo in consierazione l’impotesi che A alieni dimulatamente a B e questi, approfittando disonestamente della falsa apparenza così creata, lo venda ad un terzo di buona fede. Se si stesse al principio generale, per il quale solo il titolare può disporre efficacemente di un diritto, si dovrebbe concludere che il terzo non è diventato proprietario, avendo contratto con B che proprietario non era avendo contratto in apparenza.

Proprietario effettivo resterebbe A che, quindi, potrebbe var valere il suo diritto anche verso il terzo.

Ma questa conseguenza, che implica la delusione dell’affidamento del terzo, è inaccettabile. Poichè l’apparenza ingannevole è stata consapevolmente creata dalla parti del negozio simulato, e dunque anche dal simulato alienante, è questi, e non il terzo, a doverne subire le conseguenze dannose. Perciò la legge dispone che la simulazione non può essere opposta a terzi che in buona fede hanno acquistato il diritto dal titolare apparente.

Ne segue che, nel nostro esempio, A perde la proprietà della cosa.

Se si tratta di beni immobili, o di altri comunque iscritti nei pubblici registri, il principio pocanzi illustrato va combinato con le regole in tema di trascrizione.

La regola generale che fa salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede si esprime anche dicendo che la simulazione non può essere opposta ai terzi di buona fede aventi causa dal simulato acquirente.

COME FACCIO A PROVARE UNA SIMULAZIONE?
La prova della simulazione è sottoposta ad alcuni limiti. L’accertamento della simulazione può essere domandato da un terzio: Si pensi al creditore del simulato alienante, il quale intenda assoggettare il bene all’esecuzione forzata; in questi ed in casi simili, può essere usata illimitatamente la prova per testimoni che, dunque, resta insieme a quella delle presunzioni i soli mezzi di prova dei quali i terzi possono disporre.